"Ad avviso del Collegio nella specie si è all'evidenza realizzata una palese incongruità tra le risultanze istruttorie e la determinazione finale nonché un'evidente carenza motivazionale sulle ragioni che imponevano, nonostante le negative risultanze istruttorie, di realizzare comunque il progetto in questione".

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2462 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Legambiente Onlus Associazione Nazionale, Associazione Valpolicella 2000, Associazione Comitato Fumane Futura, Fulvio Scamperle, Franco Scamperle, Anna Chiara Scamperle, Rossella Scamperle, Giuseppe Conchi, Tiziano Faccioli, Roberto Marchesini, rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Sartori e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro:

Provincia di Verona,

Comune di Fumane,

Comune di Marano di Valpolicella,

nei confronti di:

Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.

per l'annullamento:

- della delibera n. 153 del 6/8/2009 della Giunta Provinciale, avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale

- della delibera n. 159 del 20/8/2009 della Giunta Provinciale, avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di riduzione del consumo di materie prime naturali nel processo produttivo mediante utilizzo di rifiuti non pericolosi

- della determinazione dirigenziale n. 4787 dell'1/9/2009 della Provincia di Verona che abilita la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi alla realizzazione del progetto ed all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti con prescrizioni;

- del verbale n. 222 del 15/5/2009 della Commissione Provinciale V.I.A.;

- del verbale n. 206 del 28/11/2008 della Commissione Provinciale V.I.A.;

- del verbale n. 227 del 26/6/2009 della Commissione Provinciale V.I.A. integrata;

- del verbale della Conferenza Servizi del 27/5/2009.

- Quanto ai motivi aggiunti la determinazione n. 1482/2010 del 19.3.2010 avente ad oggetto Autorizzazione Integrata Ambientale.