Il Sole 24 ore del 11.02.16 riporta la notizia della bocciatura di un ricorso intentato da un'azienda contro il divieto di costruire un nuovo impianto eolico nelle aree a tutela speciale. Non è sufficiente per una deroga il fatto che nelle vicinanze sia già operativo un altro impianto.

 

La sentenza del Consiglio di Stato - 83/2016, Quarta Sezione, 14 gennaio – ha bocciato i ricorsi con cui un'azienda contestava ad una Regione la mancata autorizzazione ad un parco eolico in un'area ZPS senza aver avviato l'iter di Valutazione di impatto ambientale (VIA).

La Regione aveva ritenuto che la procedura di Via fosse inutile, visto che sulle ZPS il divieto di realizzare tali opere prescinde da esami d'impatto. Infatti il divieto è stato stabilito dal Ministero dell'Ambiente nel 2007 (articolo 5, Dm 17 ottobre): attuando la Direttiva Uccelli 79/409/Cee e Habitat 92/43/Cee e integrando le norme già adottate, ha fissato criteri minimi uniformi di tutela per ZPS e ZSC, con la sola deroga per opere commerciali istruite prime e soggette poi a VIA.

Va ricordato che secondo le normative europee tutti i SIC avrebbero dovuto essere stati trasformati già da qualche anno in ZPS o ZSC.

I giudici hanno ribadito che "la norma pone divieto assoluto di realizzazione di nuovi impianti eolici in ZPS, prescindendo dalla necessità di una previa valutazione di incidenza ambientale" precisando che "non vale ad escludere l'operatività del divieto la circostanza che nella stessa zona sia già presente ed operativo un impianto da fonte rinnovabile".

Quest'ultimo, "avuto riguardo alla peculiare finalità di tutela della normativa, lungi da giustificare la pretesa attenuazione del divieto, ne giustifica invece una più rigida applicazione, trovandosi di fronte ad ambito territoriale già compromesso ove l'esigenza di conservazione risulta senza dubbio maggiore".

In base alla sentenza poi, in linea generale il "favor" espresso per la realizzazione di impianti energetici da fonte rinnovabile non è in sé espressione di un interesse pubblico in assoluto prevalente sugli altri che con lo stesso possano venire in conflitto", tantomeno qui con una disciplinata "esigenza di preservare, mantenere e ristabilire per determinate specie ornitiche una varietà ed una superficie di habitat".

Testo completo della sentenza: www.giustizia-amministrativa.it ...

Foto: Fondazioni per pale eoliche sul Monte Mesa, Rivoli Veronese.