Il principio applicato dalla sentenza del TAR relativa al bando di gara per i servizi cimiteriali è applicabile anche alla gara per la scelta della ATI (associazione temporanea di imprese) che ha vinto il bando per la Passalacqua.
La sentenza N. 00903/2012 REG.PROV.COLL. N. 00701/2012 REG.RIC. del TAR Veneto recita testualmente:"Tutti i componenti le commissioni di gara devono essere estranei, sia alla gestione che alle attività del servizio posto a gara, proprio per garantire una valutazione obiettiva che, in primo luogo, evidenzi la patente terzietà dell'organo giudicante, sicchè, proprio la conclamata e personale estraneaità ai fatti di gara del presidente e dei componenti il collegio, esclude, al contempo, qualsivoglia sospetto, sia di parzialità, che per interessate decisioni.
Consta dagli atti di causa, ed il fatto non è stato contestato, che il presidente la commissione giudicatrice la gara oggetto del presente ricorso ( ing. Tartaglia) è, al contempo D.G. di AGEC e, in quella veste, ha predisposto gli atti di gara, successivamente deliberati dal C.di A.dell'Ente, a cui egli ha partecipato con diritto di voto.
Tale accertata incompatibilità è idonea e sufficiente per annullare la procedura di gara censurata in quanto posta in essere in violazione dei principi sopra espressi".
Nel caso della gara per la scelta dell'operatore che avrebbe dovuto realizzare l'intervento di riqualificazione urbana e di alloggi a canone sostenibile della Passalacqua la commissione di gara fu così composta:
- ing. Sandro Tartaglia, Direttore generale Agec, in qualità di presidente della commissione;
- avv. Francesca Tagliaferro, dirigente Area Legale Agec, in qualità di componente della commissione;
- avv. Federica Battesini, Capo Sezione Legale Agec, in qualità di componente della commissione giudicatrice.
E' di tutta evidenza che le conclusioni del primo caso, quello dei servizi cimiteriali, e cioè " l'annullamento del bando per l'affidamento dei servizi primari cimiteriali e di servizi vari nei cimiteri del comune di Verona gestiti dalla parte resistente; del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto e dei relativi allegati; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto", valgono pari pari per il secondo caso, cioè per l'affidamento dei lavori del programma di riqualificazione della Passalacqua.
Ora rimane da capire se un personaggio così apertamente deficitario rispetto alle più elementari norme di legge, possa continuare ad occupare il posto di direttore di una delle più importanti aziende pubbliche della nostra città.
__www.giustizia-amministrativa.it_DocumentiGA_Venezia_Sezi