Il TAR respinge il ricorso presentato da Cementirossi contro la Sovrintendenza, che aveva espresso il suo parere negativo (vincolante) contro le escavazioni nel Parco. I tratti salienti della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
"Appare senza alcun dubbio come la Soprintendenza abbia acquisito una visione completa ed esaustiva della situazione dell'ambito tutelato e soprattutto delle ripercussioni che la realizzazione del progetto relativo al Cantiere Marezzane avrebbe avuto sullo stesso.
A tale riguardo è stato infatti evidenziato come gli interventi previsti, implicanti escavazione, splateamento, la creazione di una nuova e consistente viabilità, percepibile da più coni visuali, avrebbero determinato una compromissione di un contesto paesaggistico ed ambientale di altissimo pregio, comportando, se attuati, una irreversibile trasformazione dell'ambito collinare e pedemontano.
Evidenziando come la prosecuzione degli interventi avrebbe dato luogo a diffuse opere di sbancamento e di modifica altimetrica, incidendo così in misura rilevante sull'andamento collinare, non recuperabile neppure attraverso gli interventi di risistemazione previsti, la Soprintendenza ha quindi concluso, in termini non censurabili per illogicità o contraddittorietà o ancor più per travisamento dei fatti o disparità di trattamento, per l'insostenibilità di un intervento ulteriore a completamento ed esaurimento di quanto già realizzato negli altri cantieri.
Sottolinea infatti la Soprintendenza (pag. 5/7) che "L'ambito di intervento mostra un alto livello di vulnerabilità e fragilità, cioè condizioni di facile alterazioni e distruzione di caratteri connotativi a causa della sua attuale integrità; ciò si evince chiaramente ed inequivocabilmente dai fotoinserimenti contenuti nel progetto, realizzati dai molteplici ed accessibili punti di intervisibilità, sia ravvicinati che a distanza, idonei a valutare realisticamente gli impianti prodotti, e che rappresentano adeguatamente le modifiche permanenti e negative all'assetto percettivo che verranno a prodursi, consentendo di valutare appieno gli impatti negativi che l'intervento produrrà nel contesto ancora integro sotto il profilo morfologico, paesaggistico e naturalistico, attraverso la sottrazione di una così consistente zona collinare, che attualmente si inserisce nella sequenza dei rilievi e vallette che caratterizzano la zona vasta nella quale Marezzane è situata".
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite a favore dell'amministrazione resistente, le quali sono liquidate nella somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Referendario".