Da alcune settimane sono in atto nel bosco a sud/est del Masetto Alto di Montecchio dei lavori di taglio di alberi ad alto fusto e di arbusti. I terreni interessati ai lavori fanno parte del Sito di Interesse Europeo IT3210012 Val Galina e Progno Borago (SIC) e ricadono sotto il controllo del Comune di Negrar. I fatti sono stati segnalati sia al Comune di Negrar che al Comando del Corpo Forestale.
Riportiamo 2 estratti delle Norme di Attuazione approvate con il nuovo PAT dal Comune di Negrar:
<< 6.2 Biodiversità - Sito di Importanza Comunitaria IT3210012 "Val Galina e Progno Borago"
Il S.I.C. è individuato, ai sensi della D.G.R. n° 1180/2006, quale elemento della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 per la salvaguardia della biodiversità. Il S.I.C. è soggetto alla Direttiva Europea Habitat 92/43/CE, recepita con D.P.R. n° 357/1997 e alla D.G.R. n° 3173/2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CE e D.P.R. n° 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".
(La Direttiva 92/43/CEE ("Habitat") è basata sul principio di precauzione, per cui, in caso di incertezza, gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 dovrebbero prevalere sempre sull'opportunità di intervenire sugli ambienti interessati dai SIC).
I P.I. e in generale i piani, i progetti e gli interventi ricadenti all'interno del S.I.C. e gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tale area, possano comunque avere incidenze significative negative su di essa, sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. n° 3173/2006, in particolare i P.I. e la progettazione definitiva, quando previsto dalla normativa in vigore, devono contenere la relazione di incidenza ambientale. Nella progettazione ed esecuzione di tali piani, progetti e interventi, al fine di salvaguardare la biodiversità, mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, deve essere garantito il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona S.I.C.
All'interno del S.I.C. sono vietati gli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001.
8.5.2 Boschi misti o a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile ed aree a vegetazione boschiva in evoluzione
L'estensione delle aree boschive esistenti può essere ulteriormente incrementata, ma non ridotta, salvo motivi connessi alle condizioni di sicurezza delle persone e del territorio. Eventuali operazioni di eliminazione di superficie boscata, in ogni caso, devono prevedere il contestuale recupero di pari superficie alberata, localizzata in adiacenza alle aree boschive esistenti, e in generale, secondo criteri volti alla ricomposizione, sviluppo e ricostituzione della continuità delle aree boscate.
Eventuali interventi devono comunque rispettare quanto previsto L.R. 52/1978 e successive modifiche. L'abbattimento degli esemplari arborei è consentito per sole ragioni fitosanitarie, di sicurezza, di incoerenza o se previsto dal piano di riordino forestale, previa autorizzazione del Servizio Forestale; gli esemplari abbattuti devono essere sostituiti con altri scelti tra le specie autoctone. Sono comunque ammessi gli interventi finalizzati alla riqualificazione naturalistica e ambientale delle aree boschive e in particolare del relativo assetto vegetazionale.>>
Ora staremo a vedere come si comporterà il sindaco di Negrar, che è al corrente dei fatti.
Riportiamo anche un breve inciso dalla Guida Metodologica della Commissione Europea di controllo:
"La mancata applicazione della procedura di valutazione di incidenza può comportare l'apertura di Procedure di Infrazione a carico degli Stati membri e, per il principio di sussidiarietà, delle singole Amministrazioni regionali. Qualora vengano avviate delle Procedure di Infrazione, è indispensabile fornire alla Commissione Europea, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, le necessarie informazioni richieste, al fine di non incorrere nella successiva apertura di un Caso presso la Corte di Giustizia Europea.
Secondo l'articolo 10 del Trattato dell'Unione ogni Stato membro è tenuto ad adottare tutte le misure di carattere generale e particolare volte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità pertanto non è possibile che uno Stato proponga da una parte dei siti per l'inclusione in Natura 2000 e dall'altra attività che danneggiano i valori naturalistici per i quali i siti sono stati identificati".
E' possibile effettuare legalmente un cambio di coltura da bosco a verde agricolo?
Dal sito www.dirittoambiente.net un parere legale sulla trasformazione del bosco in vigneto: territorio_domande_136