Oggetto: Necessaria l'autorizzazione paesaggistica per gli appostamenti fissi di caccia. L'assessore provinciale Venturi è costretto ad adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale anche per quanto riguarda gli appostamenti sul basso lago.
LA CORTE COSTITUZIONALE1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"), nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 25 del 2012, nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2013.
Nell'argomentata sentenza la Corte Costituzionale ha stabilito che per la costruzione di appostamenti fissi di caccia in aree soggette a tutela, a causa dell'impatto prodotto egli appostamenti venatori, siano essi fissi, ovvero destinati a cacciare i colombacci, è necessaria una preventiva valutazione di compatibilità, mediante il ricorso all'autorizzazione paesaggistica.
Si tratta dell'ennesima stroncatura di un provvedimento filo venatorio della nostra regione che con la legge 25 che aveva previsto:
Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.'.
...Tutte le tipologie di appostamento di cui all'articolo 20 della presente legge eall'articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al Comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia' e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente.'.
Alla luce degli episodi verificatesi nel recente passato ci si aspetta, sin da subito, dalla Provincia di Verona, di adoperarsi per un immediato, rigoroso e costante rispetto del dettato della Suprema Corte.